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Perché avere una polizza infortuni
Le persone che svolgono un’attività lavorativa dipendente sono coperte da un’assicurazione obbligatoria che li tutela nei confronti degli eventuali infortuni sul lavoro. I liberi professionisti e gli autonomi, esercitando un’attività lavorativa in proprio, sono sprovvisti di una tale copertura ed è per questo che è necessario provvedere alla stipula di un’assicurazione contro gli infortuni. Solo in questo modo, infatti, è possibile contare su una tutela in caso di infortunio sul lavoro, evitando che i danni finanziari ricadano interamente sul soggetto colpito.

Avvocati, medici, commercialisti, architetti, giornalisti, notai, consulenti e molti altri soggetti autonomi possono accedere alle polizze infortunio pensate su misura per i liberi professionisti.

Diverse sono le tipologie di polizze infortuni che si possono stipulare, che tuttavia presentano una base di caratteristiche comuni. Queste polizze infatti tutelano in caso di lesioni fisiche, oggettivamente determinabili, dovute a cause fortuite e/o violente le cui conseguenze possono andare dalla temporanea inabilità al lavoro, all’invalidità permanente ed alla morte.

Infortuni ed eventi avversi coperti dall’assicurazione
Le assicurazioni contro gli infortuni per i liberi professionisti solitamente comprendono garanzie quali:

  • l’invalidità permanente;
  • diaria in caso di ricovero ospedaliero o in clinica;
  • diaria in caso l’infortunio porti all’immobilizzazione di arti o articolazioni;
  • rimborso delle spese medico-ospedaliere legate all’infortunio e ai successivi accertamenti e terapie;
  • inabilità temporanea;
  • un capitale messo a disposizione in caso di decesso.

Garanzie che possono essere acquistate e presenti in polizza contemporaneamente con diverse combinazioni.

Inoltre, la polizza infortuni può coprire anche queste eventualità:

  • attività sportive e ricreazionali normalmente considerate non pericolose;
  • incidenti stradali, aerei e ferroviari;
  • infezioni;
  • avvelenamento dovuto a punture di insetti;
  • morsi di animali;
  • avvelenamento o intossicazione causati dall’ingestione involontaria di sostanze nocive;
  • annegamento;
  • colpi di calore;
  • assideramento;
  • asfissia causata da fughe di gas.

Franchigie e obblighi per l’assicurato
Al momento della stipula di una polizza contro gli infortuni è necessario prestare la dovuta attenzione non solo agli eventi per i quali è prevista la copertura assicurativa, ma anche alle franchigie applicate. In genere tutte le polizze per i liberi professionisti prevedono una franchigia che viene espressa in percentuale qualora si verificasse l’invalidità permanente.

Il libero professionista o il lavoratore autonomo che ha stipulato una polizza assicurativa è tenuto a comunicare in modo tempestivo qualsiasi variazione relativa all’attività professionale svolta. Questo cambiamento, infatti, potrebbe comportare un cambiamento dei livelli di rischio e di conseguenza anche il premio dell’assicurazione può aumentare oppure diminuire.

In caso di sinistro è indispensabile comunicare tempestivamente all’assicurazione la relativa denuncia, entro un massimo di tre giorni dalla data dell’infortunio. Nel dettaglio, la denuncia deve includere data, ora e luogo nel quale si è verificato il sinistro, nonché l’attività che l’assicurato stava svolgendo in quel momento. Se vi sono stati dei testimoni del fatto, oppure se è stato necessario l’intervento delle autorità, anche questi elementi vanno comunicati all’assicurazione.

Sino al momento della guarigione, è necessario trasmettere all’assicurazione tutta la documentazione medica prodotta. In caso di invalidità permanente bisogna presentare anche una perizia medico-legale che attesti i postumi e la relativa percentuale di invalidità. In caso di infortunio, lesioni o invalidità temporanea o permanente, un perito (medico) dell’assicurazione viene incaricato di accertarne la presenza, l’entità e l’eventuale grado di invalidità che ne deriva.

Casi esclusi dalla polizza assicurativa
Dalla copertura assicurativa sono esclusi i danni causati da:

  • abuso di alcool, sostanze allucinogene, stupefacenti e psicofarmaci;
  • guida di veicoli o natanti a motore per i quali l’assicurato, in base alle normative vigenti, non è abilitato;
  • delitti dolosi (tentati o compiuti) da parte dell’assicurato;
  • terremoti, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
  • conseguenze di trasmutazioni del nucleo dell’atomo;
  • accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Per particolari categorie di persone, le compagnie di assicurazione possono rifiutare la copertura assicurativa. È questo il caso, ad esempio, di chi è affetto da:

  • epilessia;
  • AIDS;
  • diabete in terapia insulinica;
  • alcoolismo e tossicodipendenza;
  • infermità mentali (disturbi paranoici, schizofrenia, forme maniaco-depressive e sindromi organiche cerebrali).

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