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A seguito dell’introduzione del Superbonus 110% che permette una detrazione del 110% delle spese sostenute per interventi edilizi finalizzati all’efficientamento energetico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, introdotto dal Decreto Rilancio nel 2020 e degli altri bonus edilizi, si è assistito al proliferare di operazioni fraudolente, a seguito delle quali il Governo ha deciso di emanare il cosiddetto Decreto Antifrode (DL 157/2021), entrato in vigore il 12 novembre 2021 e inglobato nel testo finale della Legge di Bilancio 2022.

Il Decreto Antifrode (DL 157/2021) introduce due importanti novità:

  1. Per tutte le tipologie di beneficio fiscale occorre ottenere l’asseverazione di un tecnico abilitato (geometra, architetto o ingegnere) che attesti la congruità delle spese sostenute.
  2. Il visto di conformità diventa obbligatorio per tutte le tipologie di beneficio fiscale. Prima del Decreto Antifrode, il visto era richiesto solo per il Superbonus 110% e nel caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Polizza assicurativa obbligatoria per il Tecnico Asseveratore

Come previsto dalla legge n° 234/2021 e dal DL 34/2020, i tecnici asseveratori dei vari bonus edilizi si devono munire di adeguata copertura assicurativa che vada a coprire il massimale dei lavori da loro asseverati.

Ad oggi, non vi è alcuna distinzione tra la polizza in capo all’asseveratore del Superbonus 110% e quella per l’asseveratore dei bonus minori. Coloro che asseverano dovranno assicurarsi, dunque, con paritetiche modalità e garanzie.

Per garantire la giusta copertura del professionista, la polizza deve rispondere a determinati requisiti e deve essere strutturata ed ovviamente rifarsi alla normativa, con o senza riferimento esplicito alla stessa all’interno della polizza:

  • deve prevedere la retroattività fino all’entrata in vigore dei Decreti (1 luglio 2020, nascita del DL 34/2020 per Superbonus 110; 12 novembre 2021, emanazione del DL 157/2021 per Bonus edilizi “minori”)
  • deve prevedere la copertura anche nei casi in cui il professionista effettui asseverazioni di opere o interventi progettati, diretti e/o certificati dallo stesso
  • deve prevedere la garanzia postuma di almeno 8 anni, il periodo a disposizione dell’erario per contestare la correttezza del recupero fiscale in capo al cliente
  • dovrebbe avere franchigie o scoperti molto ridotti, o assenti
  • deve prevedere la clausola di indennizzo per responsabilità amministrativa e amministrativo/contabile
  • dovrebbe avere un costo ragionevole: né eccessivo, né troppo contenuto rispetto alla responsabilità civile professionale.
  • è opportuno che includa anche l’indennizzo di sanzioni, interessi e/o multe in capo al cliente
  • dovrebbe prevedere la clausola di “responsabilità solidale”, condizione alla quale il professionista oggi non può rinunciare

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