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Come ci si deve comportare in caso di urto con un altro veicolo o di investimento di pedone? Quali sono le norme che disciplinano i sinistri in cui vengono coinvolti i monopattini elettrici?

Come qualsiasi veicolo che circola su strada anche i monopattini elettrici non sono estranei dall’essere coinvolti nei sinistri stradali, le cronache ormai riportano purtroppo una escalation di incidenti in cui i conducenti di questi mezzi subiscono gravissime lesioni.

E’ bene ricordare che un monopattino elettrico è stato equiparato alla bicicletta, anche per il nuovo codice della strada, pertanto il conducente deve rispettare le regole stradali inerente gli stessi veicoli (Cass. n. 10304 del 05.05.09).

Quindi di seguito alcune indicazioni che possono risultare utili per la gestione di un incidente.

Monopattini elettrici: Lo scontro con altro veicolo

Il caso più frequente è rappresentato dallo scontro tra monopattino elettrico ed altro veicolo (ad esempio un ciclomotore, una bicicletta, un’automobile, un altro monopattino etc.).

Queste fattispecie di incidente sono regolate dall’ art. 2054 del Codice Civile secondo cui:
“Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.

La giurisprudenza riconosce senza tentennamenti che in tema di circolazione stradale “la presunzione di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c. trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un’autovettura ed una bicicletta (o un monopattino elettrico che alla bicicletta è stato equiparato n.d.r.), in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi” (Cass. n. 10304 del 05.05.09).

Per tutelarsi quindi dai danni che vengono richiesti al conducente del monopattino dal danneggiato, risulta importante avere una copertura assicurativa quale la Responsabilità Civile del Capofamiglia https://www.assicurazionicanciani.com/responsabilita-civile-del-capofamiglia/

Monopattini elettrici: L’investimento di pedoni

Nel caso in cui il monopattino elettrico dovesse essere coinvolto in un sinistro con un pedone, la situazione del conducente del mezzo si complicherebbe non poco. Alla fattispecie, infatti, si applica non il secondo comma dell’art. 2054 c.c. (che disciplina lo scontro tra veicoli) ma il primo comma dell’art. 2054 c.c. che prevede: “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

La presunzione di responsabilità, quindi, in questo caso – e a differenza del comma precedente- opera a carico del solo conducente di monopattino elettrico, in quanto conducente di veicolo che investano un pedone (esattamente, quindi, come grava a carico del conducente di bicicletta, di motoveicolo, di automobile etc. ) .

Il che vale a dire che se per qualsiasi ragione la dinamica non potesse essere in concreto accertata il conducente, presumendosi integralmente responsabile per l’accaduto, dovrà risarcire per l’intero i danni subiti dal pedone (che siano all’evidenza ricollegabili all’incidente).

Naturalmente, come ha chiarito anche recentemente la Cassazione (sentenza n. 842/2020), nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non sarà affatto preclusa (anzi sarà doverosa se sollecitata dall’investitore) l’indagine sull’eventuale imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che andrà apprezzata ai fini del concorso di colpa di quest’ultimo.
Ma se, ripetersi, le indagini sul concorso di colpa del pedone dovessero approdare ad un “nulla di fatto” (ad esempio: i testimoni non ricordano con precisione la dinamica e quindi l’investitore non riesce a dimostrare eventuali imprudenze del pedone) il conducente, in virtù della sopra richiamata presunzione di legge, sarà ritenuto responsabile in via integrale dei danni cagionati.

Anche in questo caso per tutelarsi dai danni che vengono richiesti al conducente del monopattino dal danneggiato, risulta importante avere una copertura assicurativa quale la Responsabilità Civile del Capofamiglia https://www.assicurazionicanciani.com/responsabilita-civile-del-capofamiglia/ .

Per tutelarsi invece in caso di infortunio è necessario avere una polizza infortuni od una copertura più ampia quale quella sulla salute https://www.assicurazionicanciani.com/coperture-sanitarie-come-orientarsi/ .

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