Menu

Cosa dice la normativa

Il Decreto Legge “CURA ITALIA” DEL 17 MARZO 2020, N.18 definisce le Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’Art.42 comma 2 precisa che: «Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS CoV-2) contratto sul luogo di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e  privati.»

Cosa dice la normativa INAIL con la Circolare n. 22 del 20 Maggio 2020  i passaggi fondamentali:

Occorre sempre accertare la sussistenza dei fatti, cioè di indizi gravi, precisi e concordanti sui quali deve fondarsi la presunzione semplice di origine lavorativa, ferma restando la possibilità di prova contraria a carico dell’Istituto.

L’accertamento rigoroso dei fatti e delle circostanze che facciano fondatamente desumere che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro (le modalità di svolgimento dell’attività  lavorativa, le indagini circa i tempi di comparsa di infezioni e sintomi, ecc.).

Pertanto la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali.

Le denunce all’ INAIL per Covid nel 2020

Da Marzo a maggio             50.000

Da giugno a Settembre         6.000

Da ottobre a dicembre        75.000

= 131.090 denunce pari al 23,7% delle denunce di infortunio pervenute all’Istituto nel 2020 e al 6,2% dei contagiati nazionali totali comunicati dall’Istituto Superiore di Sanità.

Il numero elevato di denunce evidenzia il concreto rischio che il datore di lavoro venga ritenuto responsabile di tale contagio.

Le norme prevedono direttive diversificate rispetto alle attività di impresa, esponendo le aziende  ad una forte incertezza su applicazione e interpretazione delle norme.

In ogni caso il datore di lavoro, infatti, ha la responsabilità di tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro.

Quindi… Violare il D.Lgs. 81/08 è motivo di sanzione penale, a prescindere dal fatto che si siano verificati o meno degli infortuni (il contagio da Covid 19 è considerato alla stessa stregua dell’infortunio).

Le responsabilità dell’imprenditore

Articolo 2087 – Codice civile, Tutela delle condizioni di lavoro

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessariamente a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

In caso di violazione si può configurare la Responsabilità :

* Per violazione di norme sulla sicurezza – Violazione del D.Lgs 81/08 (Titolo X) –

* Per violazione della corretta applicazione di misure tecniche, organizzative, procedurali,  igieniche, informazioni e formazione, sorveglianza sanitaria (prevenzione e controllo)

Quanto sopra può comportare l’arresto da tre mesi a tre anni ed Ammenda fino a 7 mila euro.

* Penale del datore di lavoro Lesioni personali colpose (articolo 590) che porta alla reclusione da 3 a 6 mesi

* Omicidio colposo (articolo 589) che porta alla reclusione da 2 a 6 anni.

In entrambi le fattispecie, in caso di pluralità di vittime del reato la pena è aumentata al triplo.

Responsabilità penale dell’impresa Violazione del D.lgs. 231/01

Deve essere provato che i reati di lesioni o omicidio colposo siano stati vantaggio dell’impresa.

Il presupposto viene ritenuto sussistente nell’ipotesi in cui la società abbia omesso di adottare misure di prevenzione per risparmiare o per incrementare la produttività, a danno della salute dei lavoratori.

Sanzioni pecuniarie : fino a 1,5 milioni di euro.

Sanzioni interdittive (interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, esclusione da agevolazione, ecc).

Chi ha l’onere della prova?

L’onere della prova è a carico del danneggiato, che dovrà quindi provare di aver contratto la malattia durante l’attività lavorativa.

Attenzione! Per le attività ad elevato rischio di contatti ravvicinati è il datore di lavoro a dover provare l’estraneità alla malattia contratta dal dipendente!

Altre aree di rischio per il datore di lavoro

  • Presunte attività antisindacali correlate al Covid 19
  • Provvedimenti disciplinari e licenziamenti
  • Violazioni delle regole di sicurezza da parte dei dipendenti
  • Smart working (compreso il cyber risk connesso)
  • Ferie e congedi in tempi di Covid 19

Un esempio

Viene riscontrata la positività a Covid-19 ad un dipendente che si ritiene abbia subito il contagio sul luogo di lavoro. Il datore è sanzionabile sia dal codice penale sia per violazioni al Decreto Legislativo 81/08. Può anche essere avviato dal giudice penale un procedimento a carico dell’impresa per violazione del Decreto Legislativo 231/01.

CON LA COPERTURA DI TUTELA LEGALE SI PUO’ proporre opposizioni e impugnazioni contro provvedimenti amministrativi per i casi di contestazione di inosservanza delle norme.

Un altro esempio

Un dipendente sostiene di aver contratto l’infezione da Covid-19 durante l’orario  di lavoro e querela il datore di lavoro. E’ necessario difendersi contro il procedimento penale instaurato. Se la prognosi supera i 40 giorni, il processo si può avviare d’ufficio anche senza querela del dipendente.

CON LA COPERTURA DI TUTELA LEGALE SI PUO’  avere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, inoltre la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (art. 589-590 C.P.)

Un altro esempio

A causa dell’errata interpretazione circa i sistemi di protezione individuali, distanziamento sociale, DVR non aggiornato, l’azienda riceve una sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione dell’attività (fino a 30 giorni). L’imprenditore ritiene di opporsi al provvedimento inflitto.

Qualora l’assicurazione di Rc non sia operativa a copertura sulla fattispecie presa in esame, CON LA COPERTURA DI TUTELA LEGALE  interverrà per resistere in sede legale alle pretese risarcitorie di un terzi.

Il  datore  di  lavoro,  pertanto,  è  potenzialmente  esposto alla responsabilità penale per i reati di lesioni ai sensi dell’art. 590 c.p. e omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p., aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche, laddove non abbia adottato le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio, cagionando così la patologia o la morte del lavoratore.

Lo sapevi che……

Il protocollo condiviso, firmato da Governo e parti sociali aumenta gli obblighi a carico del datore di lavoro tra i quali la necessaria mappatura dei rischi ai quali il lavoratore potrebbe essere esposto (con modifica del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR).

L’azienda dovrà, ad esempio:

  • farsi carico della fornitura dei sistemi di protezione individuale (es. mascherine, guanti e gel igienizzante mani);
  • fornire formazione sull’uso dei medesimi dispositivi ed informazioni utili al proprio personale;
  • scrivere un codice di autoregolamentazione sulle distanze e sul corretto uso dei sistemi di protezione, di igiene e di accesso agli spazi comuni;
  • far firmare ai dipendenti una dichiarazione che si dovranno astenere a frequentare luoghi di lavoro in presenza di sintomi febbrili;
  • far presente agli avventori che sono state effettuate tutte le misure di massima prevenzione per frequentare i locali aziendali;
  • possibilmente misurare la temperatura dei dipendenti;
  • garantire l’igienizzazione/sanificazione degli ambienti di lavoro.

Tutto ciò si può ricondurre al D.Lgs 81/08 con responsabilità penale in carico al Datore di Lavoro

Per riassumere…

Il Decreto Legge 18 del 17/3/2020 ha parificato l’infezione da Covid-19 contratta durante lo svolgimento dell’attività lavorativa a un infortunio.

Ne consegue che troveranno applicazione i principi stabiliti in materia di responsabilità, soprattutto penale, del datore di lavoro, quale soggetto chiamato dalla legge a valutare i rischiper la salute e la sicurezza del personale e ad adottare le misure necessarie a tutelarne l’integrità fisica.

Il datore di lavoro potrebbe quindi rispondere, in sede penale, del contagio da Coronavirus del dipendente, nell’ipotesi in cui sia accertato che l’infezione è stata contratta proprio a causa dell’omessa o dell’inadeguata adozione di specifiche misure finalizzate a contenere il contagio da Covid-19 in ambito lavorativo.

In tale ipotesi potrebbe altresì configurarsi una responsabilitàdell’azienda ai sensi del D.Lgs. 231/2001 con la conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive quali, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

Oggi l’agenzia Centro Canciani Assicurazioni è in grado di poterti consigliare le coperture di TUTELA LEGALE per la Difesa Penale, Spese di Resistenza, Opposizione a Sanzioni Amministrative e Retroattività Penale, oltre alle coperture di Responsabilità Civile migliori sul mercato, gestendo innumerevoli compagnie e vantando un’esperienza consulenziale tramandata da generazioni, siamo presenti sul mercato da oltre 70 anni.

Chiamaci al numero tel. 02.93964556 per chiederci un preventivo.